07 Aprile 2020
Covid-19 e Testamenti
Negli ultimi giorni, a seguito dell'emergenza legata alla triste vicenda dei contagi da Covid19, abbiamo ricevuto numerose richieste in merito ad atti di ultima volontà. Riteniamo, pertanto, opportuno ed utile un approfondimento sul tema, per chiarire alcuni dubbi di comune portata.

Secondo la legge italiana, il Testamento è l’unico atto con cui è possibile disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte; è, infatti, definito “atto di morte” o “mortis causa”, per sottolineare che produrrà effetti solo dopo la morte del testatore.

Ci preme qui sottolineare che il Testamento è sì un atto mortis causa, ma è prima di tutto un atto di vita! Esso rivela, infatti, tutte le preoccupazioni, i valori, le raccomandazioni e le confessioni di una vita vissuta; attraverso il Testamento è possibile consegnare alla memoria dei posteri non solo il nostro intimo senso di giustizia economica, ma anche i nostri più intimi pensieri d'amore e di fede, uno spaccato di umanità che senza il testamento sarebbe destinato all'oblio. Secondo il nostro ordinamento giuridico, infatti, il testamento può contenere anche disposizione di natura non strettamente patrimoniale, purché meritevoli e non contrarie a legge.

Il Testamento, dunque, è lo strumento che consente a tutti, letterati e non, di confezionare le nostre ultime volontà in un documento destinato a valere per sempre: con il testamento possiamo noi stessi creare qualcosa di speciale, che sopravviverà alla nostra stessa esistenza.

Esistono due tipi di testamento: TESTAMENTO PUBBLICO e TESTAMENTO OLOGRAFO, entrambi con pari dignità sociale e valenza giuridica, formale e sostanziale. Esaminiamoli insieme, evidenziando le caratteristiche dell'uno e dell'altro, nonché le loro differenze.

TESTAMENTO PUBBLICO
E' quello ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, in cui le ultime volontà sono dal testatore esposte direttamente al pubblico ufficiale, il quale le interpreta e poi le riporta per iscritto, in termini giuridici corretti, dandone infine solenne lettura alla parte.
Se il testatore non può sottoscrivere, o se può farlo solo con grave difficoltà, ciò non costituisce un impedimento, dovendo il Notaio per tale evenienza menzionare la causa che non consente la sottoscrizione ed il testamento sarà sottoscritto solo dal Notaio e dai testimoni.
Tra i controlli preliminari che il Notaio è tenuto a compiere per legge, merita di essere menzionato quello concernente la capacità naturale del testatore: in altri termini, il Notaio, prima delle stesura dell’atto, valuta la capacità di intendere e di volere, cioè la capacità del testatore di autodeterminare la sua volontà, senza vizi o condizionamenti.
Si tratta di un atto pubblico, cioè dotato di pubblica fede. Sul piano probatorio ciò comporta che le dichiarazioni del Notaio sono vere fino a querela di falso e saranno difficilmente attaccabili da parte di terzi in sede di giudizio. In particolare, la provenienza delle dichiarazioni di ultima volontà dal soggetto costituito in atto, la paternità della sottoscrizione della parte e tutti i fatti che il Notaio attesta avvenuti in sua presenza faranno piena prova. Saranno, peraltro, facilmente superabili eventuali contestazioni circa i vizi della volontà del testatore (ad esempio la sua coercizione), giacché il Notaio si accerta preliminarmente della sua capacità di intendere e di volere, formando il suo convincimento con tutti gli strumenti possibili (talvolta anche acquisendo idonea documentazione medica).
Sul piano sostanziale, inoltre, trattandosi di atto redatto da Notaio, i rischi di lesione di potenziali quote di legittima saranno notevolmente ridotti.
Sul piano della conservazione del documento, infine, esso è tenuto dal Notaio in apposito repertorio, c.d. repertorio degli atti di ultima volontà, con la massima segretezza; in caso di premorienza del Notaio (cioè di morte del Notaio prima del testatore), gli obblighi di conservazione e custodia saranno espletati dal competente Archivio Notarile.

TESTAMENTO OLOGRAFO
È quello scritto interamente di pugno dal testatore e sottoscritto dal medesimo. Deve necessariamente contenere, in qualunque punto del documento, la data (giorno, mese e anno), mentre la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni di ultima volontà.
Non sono necessarie formule sacramentali o predefinite; è, tuttavia, necessario che:
  • sia ben identificato l'autore del testamento (con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita) e che la sottoscrizione designi con certezza la sua persona;
  • siano ben identificati sia i soggetti beneficiari (con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita) che l'oggetto delle disposizioni di ultima volontà. Se ad esempio si utilizza una formula del tipo “il mio appartamento”, questa sarà valida solo se identifichi inequivocabilmente il bene in esame, cioè se “l'appartamento” sia l'unico immobile di proprietà del testatore; diversamente sarà necessario indicarne anche l'esatta ubicazione (Comune ed indirizzo completo);
  • sia redatto interamente di pugno dal testatore, dunque, con unica mano;
  • sia datato;
  • l'ultima parola deve essere la sottoscrizione del testatore.
Sul piano probatorio il Testamento olografo presenta qualche vantaggio minore rispetto al Testamento pubblico, in quanto le dichiarazioni ivi contenute non fanno piena prova. In sede di giudizio, dunque, i terzi potranno contestare la paternità della sottoscrizione ed avanzare dubbi circa la capacità di intendere e di volere della parte (non essendoci ad hoc uopo un controllo preliminare).
Sul piano formale e sostanziale i vizi del documento e le lesioni di potenziali quote di legittima rappresentano un rischio concreto, non solo se non si osservano le cautele di cui sopra, ma anche se il testatore non è dotato di quel minimo di conoscenze giuridiche, rischio tuttavia scongiurabile se per la compilazione del testamento olografo ci si affidi al Notaio, quale consulente, che all'uopo potrà predisporre una bozza, da ricopiare poi dalla parte di sua pugno.

Notaio Domenica Coronella
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