21 Marzo 2023
Se la rinuncia all'eredità è tardiva?
Il Codice civile stabilisce che il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità è di 10 anni (art. 480 c.c.), decorrente dall giorno dell’apertura della successione, cioè dal giorno del decesso delde cuius. Se il chiamato all’eredità non esercita il suo diritto di accettare entro questo termine, il diritto si estingue, decadendo quindi il chiamato da ogni pretesa sull’eredità.

E in caso di rinuncia all'eredità, esiste un termine entro il quale procedere?

Il Codice civile al riguardo non prevede espressamente un termine, ma questo, per dottrina e giurisprudenza concordi, si desume implicitamente dalla predetta disciplina codicistica in tema di accettazione: se non è più possibile accettare l'eredità trascorsi 10 anni dall'apertura della successione, a fortiori nel medesimo termine bisognerà anche attivarsi per rendere la dichiarazione di rinuncia all'eredità.

Una eventuale rinuncia tardiva, cioè effettuata dopo la decadenza del predetto termine, non è, tuttavia, da considerarsi completamente inutile: la Corte di Cassazione (Cass.Civ. Sez. V, n. 8053 del 29 marzo 2017) ha infatti riconosciuto ad essa una propria “giustificazione causale” nell’”interesse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di “non essere erede””.

L'atto di rinuncia tardiva all'eredità, pertanto, seppur privo di effetti, permette di rendere manifesta ed indubbia la posizione di estraneità dell'interessato rispetto alla massa ereditaria e ad eventuali pretese di terzi in generale.

  
Dott.ssa Georgiana Alexandra Sava, Praticante Notaio
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