16 Settembre 2020
La fattispecie può presentarsi nel caso in cui l'interessato, pieno proprietario di un immobile, stia convivendo con un partner al quale non sia legato da vincolo coniugale (dunque in assenza di matrimonio) ed i suoi figli non siano in buoni rapporti con quest'ultimo. Con la morte del genitore e la caduta in successione legittima dell'immobile a favore dei figli, quest'ultimi potrebbero volere alienare l'immobile, privando il partner della sua disponibilità.
La questione attiene alle sorti della “casa coniugale” o “casa familiare”.
Per casa familiare si intende il luogo ove i coniugi (o gli uniti civilmente), e gli eventuali figli, vivono stabilmente, rendendolo il centro della loro vita di relazione, definita dalla Corte Costituzionale quale “ambiente domestico, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole” (Corte Cost. 30 luglio 2008, n. 308 in Corr. giur., 2008, 587 ss.).
La nozione di casa familiare assume rilievo ogni qual volta vi sia la necessità di tutelarne i componenti, a fronte o di una situazione di crisi nella vita familiare o di morte di uno dei coniugi/conviventi.
Per rispondere al quesito in epigrafe si deve innanzitutto verificare lo “status” della coppia, se dunque si tratti:
1) di soggetti coniugati tra loro;
2) di soggetti uniti civilmente tra loro, o
3) di soggetti conviventi tra loro (c.d. conviventi more uxorio).
Nel primo caso, la tutela del coniuge è espressamente prevista dall’art. 540, comma II, del codice civile, che testualmente dispone “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni […]”; in altri termini, il coniuge potrà abitare la casa coniugale, indipendentemente dalle sorti del diritto di proprietà sull’immobile, in quanto il suo diritto di abitazione è l'oggetto di un legato che per legge gli spetta all'apertura della successione..
Nel secondo caso, in forza della Riforma ad opera della c.d. "Legge Cirinnà", il convivente che abbia stipulato con il defunto un patto di convivenza avrà diritto ad abitare nella casa familiare per un periodo non superiore a 5 anni dopo la morte del partner proprietario dell’immobile.
Nel terzo caso, il convivente non ha alcuna tutela al riguardo.
Ne deriva che, qualora il proprietario e convivente volesse essere sicuro che, alla sua morte, il partner possa continuare ad abitare l’immobile di sua esclusiva proprietà, dovrà predisporre o un patto di convivenza in vita o un testamento che attribuisca un diritto di abitazione/usufrutto/proprietà al partner medesimo. Altra soluzione può essere la vendita/donazione in vita al partner del diritto di usufrutto vitalizio (per l'intero o per una quota) dell’immobile. In tal caso, alla morte del proprietario dell’immobile gli eredi diverrebbero nudi proprietari, dovendo rispettare il diritto reale del partner superstite.
Notaio Domenica Coronella
Casa coniugale o casa familiare?
"Buon giorno Notaio, vivo in una casa di abitazione di mia proprietà con il mio nuovo partner e temo che, dopo la mia morte, i miei figli possano mandarlo via."
La fattispecie può presentarsi nel caso in cui l'interessato, pieno proprietario di un immobile, stia convivendo con un partner al quale non sia legato da vincolo coniugale (dunque in assenza di matrimonio) ed i suoi figli non siano in buoni rapporti con quest'ultimo. Con la morte del genitore e la caduta in successione legittima dell'immobile a favore dei figli, quest'ultimi potrebbero volere alienare l'immobile, privando il partner della sua disponibilità.
La questione attiene alle sorti della “casa coniugale” o “casa familiare”.
Per casa familiare si intende il luogo ove i coniugi (o gli uniti civilmente), e gli eventuali figli, vivono stabilmente, rendendolo il centro della loro vita di relazione, definita dalla Corte Costituzionale quale “ambiente domestico, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole” (Corte Cost. 30 luglio 2008, n. 308 in Corr. giur., 2008, 587 ss.).
La nozione di casa familiare assume rilievo ogni qual volta vi sia la necessità di tutelarne i componenti, a fronte o di una situazione di crisi nella vita familiare o di morte di uno dei coniugi/conviventi.
Per rispondere al quesito in epigrafe si deve innanzitutto verificare lo “status” della coppia, se dunque si tratti:
1) di soggetti coniugati tra loro;
2) di soggetti uniti civilmente tra loro, o
3) di soggetti conviventi tra loro (c.d. conviventi more uxorio).
Nel primo caso, la tutela del coniuge è espressamente prevista dall’art. 540, comma II, del codice civile, che testualmente dispone “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni […]”; in altri termini, il coniuge potrà abitare la casa coniugale, indipendentemente dalle sorti del diritto di proprietà sull’immobile, in quanto il suo diritto di abitazione è l'oggetto di un legato che per legge gli spetta all'apertura della successione..
Nel secondo caso, in forza della Riforma ad opera della c.d. "Legge Cirinnà", il convivente che abbia stipulato con il defunto un patto di convivenza avrà diritto ad abitare nella casa familiare per un periodo non superiore a 5 anni dopo la morte del partner proprietario dell’immobile.
Nel terzo caso, il convivente non ha alcuna tutela al riguardo.
Ne deriva che, qualora il proprietario e convivente volesse essere sicuro che, alla sua morte, il partner possa continuare ad abitare l’immobile di sua esclusiva proprietà, dovrà predisporre o un patto di convivenza in vita o un testamento che attribuisca un diritto di abitazione/usufrutto/proprietà al partner medesimo. Altra soluzione può essere la vendita/donazione in vita al partner del diritto di usufrutto vitalizio (per l'intero o per una quota) dell’immobile. In tal caso, alla morte del proprietario dell’immobile gli eredi diverrebbero nudi proprietari, dovendo rispettare il diritto reale del partner superstite.
Notaio Domenica Coronella
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