16 Aprile 2020
Emergenza Covid-19
L’emergenza Covid19 ha avuto, soprattutto in Lombardia, un forte impatto anche sull’attività notarile, circoscrivendola alle sole operazioni connotate dai caratteri di necessità ed urgenza. In particolare, le recenti richieste, per lo più riconducibili ad atti post mortem, mi portano a constatare una incertezza diffusa circa i passaggi da compiere dopo la morte di un parente o di uno stretto congiunto.
Proverò, dunque, a far luce sull'attività e sulle formalità necessarie da compiere dopo l’apertura della successione, cioè dopo la morte di un soggetto, con lo schema che segue.

1) PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Nel caso in cui il defunto abbia lasciato un testamento (o più testamenti), sarà necessario procedere alla pubblicazione di questo in tempi congrui (quindi relativamente brevi).
Bisogna distinguere tra testamento pubblico ed olografo.
  • In caso di Testamento Pubblico, gli interessati devono darne notizia al Notaio che abbia a suo tempo ricevuto il testamento, il quale provvederà alla redazione del Verbale di richiesta di registrazione del testamento, rendendone pubblico il relativo contenuto.
  • In caso di Testamento Olografo, chiunque ne sia in possesso dovrà presentarlo ad un Notaio, il quale provvederà alla redazione del Verbale di pubblicazione del medesimo (se il testamento olografo era stato in precedenza depositato dal de cuius formalmete presso un Notaio, alla pubblicazione provvederà il Notaio depositario su richiesta di parte).
NB: La mera pubblicazione del testamento, anche se effettuata su richiesta degli eredi istituiti, non comporta accettazione d’eredità, essendo all’uopo necessario un ulteriore passaggio, appunto l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità medesima.

2) ACCETTAZIONED’EREDITÀ
Bisogna distinguere tra accettazione espressa e tacita.
  • L’accettazione espressa si formalizza mediante la relativa dichiarazione ricevuta con apposito atto da parte di un qualsiasi Notaio o da parte dell’Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale del luogo in cui si aperta la successione (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). Essa si distingue a sua volta in accettazione pura e semplice ed accettazione con beneficio d’inventario. Quest’ultima ha come effetto quello di limitare la responsabilità dell’erede per i debiti e gli oneri ereditari al valore del patrimonio ereditario, impedendo la confusione del patrimonio personale dell’erede con quelllo del defunto.
  • L’accettazione espressa deve farsi entro il termine di 10 anni dalla morte; tuttavia, qualora il chiamato all’eredità sia nel possesso dei beni ereditari, costui avrà solo tre mesi di tempo per decidere se accettare con beneficio d’inventario, divenendo diversamente erede puro e semplice, cioè erede per legge.
  • L’accettazione tacita si ha ogni qual volta si compiano atti dispositivi dei beni ereditari, che hanno il significato implicito di avere preliminarmenete accettato l’eredità medesima (ad esempio vendita di quota ereditaria).
3) RINUNCIA ALL’EREDITÀ
Il chiamato all’eredità (destinatario cioè dei beni ereditari per legge o per testamento) può scegliere di rinunciare all’eredità medesima entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione, salvo che sia nel possesso dei beni ereditari; in tale ultima ipotesi dovrà scegliere se rinunciare entro 3 mesi dalla morte.

4) DENUNCIA DI SUCCESSIONE
Si tratta di un adempimento fiscale con il quale i chiamati all’eredità di una determinata successione (destinatari per legge o per testamento previamente pubblicato), entro il termine di un anno dall’apertura della successione, regolarizzano la loro posizione rispetto alla Agenzia delle Entrate, pagando le imposte dovute. In alcun modo la presentazione della denucnia di successione ha il significato (neanche implicito) di accettazione dell’eredità. La presentazione della denuncia è sempre necessaria se nel patrimonio ereditario siano compresi diritti immobiliari.

In assenza di beni immobili, bisogna distinguere:
  • se la successione si apre in favore del coniuge superstite o dei parenti in linea retta (figli e nipoti), la denuncia sarà necessaria solo se vi siano somme di danaro superiori ad euro 100.000,00;
  • se la successione si apre in favore di soggetti terzi (diversi dal coniuge superstite o dai parenti in linea retta), la denuncia sarà necessaria anche se le somme ereditarie siano inferiori ad euro 100.000,00;
Per effetto della presentazione denuncia (che oggi avviene telematicamente a cura di un soggetto abilitato, quale il notaio), l’intestazione dei beni ereditari sarà correttamente volturata in Catasto in favore dei chiamati all’eredità, ma non anche nei registri immobiliari, essendo all’uopo necessario l’ulteriore atto di accettazione (espressa o tacita) seguito dalla trascrizione.

NB: Le banche non svincolano le somme ereditarie se prima non sia presentata una copia autentica della denucnia di successione; inoltre, talvolta le banche richiedono anche il c.d “Atto Notorio”, con cui cioè le parti interessate dichiarino in apposito atto notarile chi siano i soggetti chiamati all’eredità (non essendo sufficiente per talune banche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.)

5) EREDITÀ E MINORI
Qualora chiamati all’eredità siano soggetti minori di età, qualsiasi attività e/o formalità connessa all’apertura di successione mortis causa deve essere previamente valutata ed autorizzata dal Giudice Tutelare. In particolare, per i minori è ammessa l’accettazione solo in forma beneficiata (senza dunque possibilità di accettazione semplice o tacita).

Notaio Domenica Coronella
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