06 Novembre 2021
La responsabilità del notaio: tra obblighi di mezzo e obblighi di risultato
La prestazione professionale del Notaio è oggetto di specifico contratto: quello di opera intellettuale. Ciò che la caratterizza è l’obbligazione di mezzi e non di risultato: al Notaio si chiede di redigere un negozio (atto unilaterale o contratto) che, interpretando la volontà delle parti, diventi lo strumento con cui raggiungere il risultato giuridico/economico prefissato dalle  parti medesime. 
Il livello di diligenza richiesto fa capo ad un parametro di valutazione rigoroso, che rinvia ad una diligenza rafforzata di contenuto tanto maggiore quanto più specialista sia la prestazione richiesta, che sembrerebbe tradursi in una prestazione di mezzi eo comportamento e non di risultato. La prestazione notarile, infatti, si estende a tutte le attività preparatorie e successive che assicurino la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto stipulato (così anche Cass. 2 luglio 2010 n. 15726) e con esse il conseguimento dello <>. Un’obbligazione dunque che non può prescindere dal risultato, la cui configurazione trova ragion d’essere nella natura della prestazione, in cui aspetti privatistici si intersecano con il carattere pubblico di interesse generale dell’attività notarile. 
Il Notaio è chiamato a svolgere una attività di "adattamento" di forma e contenuti dell’atto sia nella sua fase preparatoria che in quella successiva mediante un comportamento diligente. Il livello di diligenza richiesto, come sopra anticipato, trattandosi di prestazione caratterizzata da un alto livello di tecnicismo, presuppone un grado di conoscenze superiore a quello attribuito al modello del “ buon padre di famiglia“: si parla infatti della c.d. diligenza professionale.
Nel modello di “comportamento diligente“ rientra l’obbligo di assistere i clienti, fornendo loro adeguate informazione e consulenza, adottando tutti gli accorgimenti giuridici, anche di natura fiscale, che  portino alla stipula con il minore onere fiscale possibile per le parti, nel rispetto anche del principio dell'economia dei mezzi giuridici. Ciò è quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 309 del 13 gennaio 2003: il notaio ha l’obbligo di svolgere una minuziosa ricerca legislativa per permettere alle parti di conseguire il regime fiscale più adeguato; in mancanza egli risponde per i danni cagionati alla parte lesa per effetto della mancata fruizione dei benefici fiscali qualora non sia possibile fargli ottenere il rimborso dell’imposta pagata.
L’inosservanza dei predetti obblighi apre la questione dell’inadempimento del contratto di prestazione professionale; al riguardo la Cassazione, con sentenza del 13 giugno 2002, interviene sui contenuti della prova liberatoria: << essa è quella dell'adeguatezza dei mezzi necessari predisposti al perseguimento dello scopo voluto e acquisibile oltrechè del compimento di tutte le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti>>. Tanto che Autorevole Dottrina ha rilevato come in capo al Notaio si configuri una sorta di "garanzia sulla bontà del prodotto": espressione che denota come la prestazione notarile non si possa ridurre nello stringente paradigma obbligazione di mezziobbligazione di risultato. Detta distinzione potrà pure essere usata, ma solo con finalità descrittiva dei contenuti dell’obbligazione. In altri termini, l'impiego della schema mezzi/risultato non può alterare le conseguenze sul piano della definizione dei criteri di responsabilità o del regime probatorio, che restano ancorati alla regola generale contenuta nell’art. 1218 del codice civile che testualmente recita:
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.
 
 
Alessandra Rho, studentessa di giurisprudenza e praticante notaio 
X
i
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Per maggiori informazioni o per disabilitare, in tutto o in parte, i cookie consulta la nostra Cookie Policy. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione si accetta l'uso dei cookie.
Accetta