08 Marzo 2021
Dismissione di beni aziendali
 
 
Tra gli atti meno frequenti di cui il Notaio può essere incaricato rientra certamente la ricezione del "Verbale di consegna e presa in carico di merci al demolitore", in cui il Notaio svolge non una funzione rogante, bensì di soggetto verbalizzante, che all'uopo dovrà rendere conto di tutte le fasi che si svolgono dinanzi a lui e verificare il rispetto della normativa di settore e relative formalità.
Ogni impresa per l’esercizio della propria attività dispone dei c.d. beni “strumentali“ e beni "merce" (destinati alla vendita nel breve periodo), che con la propria utilità nel corso di più esercizi concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
La dismissione di questi beni quando hanno esaurito la propria utilità (perchè obsoleti, fuori moda o invendibili) deve seguire un preciso iter al fine di garantire la loro definitiva fuoriuscita dal patrimonio aziendale, evitando la presunzione fiscale di cessione di cui all'art. 1 D.P.R. n. 441/97, secondo la quale "si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti dall’impresa stessa, che non si trovano più nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti". Lo stesso articolo 1, al comma 2, lettera a), tuttavia, afferma che “la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, distrutti o perduti“.
Il Notaio, pertanto, è chiamato redigere apposito verbale che dimostri che i beni in questione non siano stati venduti, bensì dismessi, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale (con aliquota 3%), superando la presunzione fiscale di cessione in conformità al disposto ex art. 2 D.P.R. 441/97.
Concentriamo l'attenzione sulla dismissione/smaltimento di beni di valore complessivamente superiore ad euro 10.000,00.
Di estrema utilità al riguardo risulta la Circolare del Ministero delle Finanze n. 193 del 1998: questa fornisce le modalità operative di attuazione della dismissione (sulle quali è poi intervenuto anche il D.L. 70/2011, convertito in Legge 106/2011, con procedura di semplificazione) e chiarisce che, al fine di escludere la presunzione di cessione di cui al suddetto art. 2 D.P.R. 441/97, si può procedere alternativamente come segue:
a) Dismissione tramite operatori specializzati;
b) Dismissione autonoma da parte dell'impresa medesima.
Nel caso di dismissione tramite operatori specializzati sub a) il contribuente non dovrà fare altro che avere cura di acquisire dallo smaltitore il Formulario di identificazione alla fine dei lavori; nel caso sub b), invece, in cui l'impresa provvede con mezzi propri, è necessario redigere il verbale di distruzione a cura di un pubblico ufficiale, con previa informativa alle autorità competenti.
Accade spesso, tuttavia, che l'impresa chieda l'intervento del Notaio anche nel caso sub a), cioè in caso di consegna dei beni a titolo non traslativo a terzi specializzati.
In tale evenienza il verbale notarile, altamente opportuno, ma non necessario ai sensi delle suddette normativa e circolare, documenta la mera consegna e presa in carico dei beni, sostituendo l'annotazione della natura e della quantità dei beni smaltiti sul libro giornale o altro libro contabile dell'impresa. Non è necessario fare alcuna previa comunicazione alla Agenzia Entrate o alla Guardia di Finanza, giacché l'operatore specializzato provvede allo smaltimento sotto la sua responsabilità ai sensi di legge, né allegare il c.d. "formulario di identificazione dei beni", in quanto lo stesso può essere consegnato solo alla fine dello smaltimento, essendo all’uopo necessario pesare il blocco dei materiali. In tal caso, pertanto, l'operatore specializzato, dopo avere preso in consegna ed in carico i beni, provvederà a pesarli mano mano che gli stessi vengono caricati sui container e nel verbale notarile sarà sufficiente acquisire la dichiarazione di impegno dell'operatore medesimo a consegnare i detti formulai alla fine di ciascun carico e comunque il tutto entro e non oltre un termine predeterminato (che può variare in base all'effettiva massa dei beni).

Notaio Domenica Coronella
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