23 Settembre 2020
Cointestazione conto e donazione indiretta
Cointestando un conto corrente, divento anche proprietario del contenuto? La differenza tra mera cointestazione di conto corrente bancario e donazione indiretta.
Risposta della Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2020 n. 205:
Con l'ordinanza del 3 settembre 2019, n. 21963, la Corte di Cassazione ha già affermato che la cointestazione di un conto corrente “salvo prova di diversa volontà delle parti [...] è di per sé un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto [...], ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente [...] è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario”.
Con la risposta in esame l'Agenzia delle Entrate si allinea alle impostazioni giurisprudenziali in merito, ribadendo che se l'attribuzione/cointestazione è posta in essere per adempiere ad un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità.
L'Agenzia, infatti, osserva che la Corte di Cassazione comprende tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, anche la cointestazione del conto corrente bancario; tuttavia, affinché sia possibile giungere alla qualificazione di tale fattispecie come «donazione indiretta», la Corte ha affermato la necessità che il beneficiante, al momento della cointestazione, non sia mosso da altro scopo che quello della liberalità in favore dell'altro cointestatario.
È necessario, dunque, che l'unico scopo al momento della cointestazione del conto sia quello di realizzare una liberalità in favore dell'altro cointestatario (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 809; Cassazione 12 novembre 2008, n. 26983).
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2013, n. 13614, ha anche affermato che "La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie".
Notaio Domenica Coronella
Risposta della Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2020 n. 205:
Con l'ordinanza del 3 settembre 2019, n. 21963, la Corte di Cassazione ha già affermato che la cointestazione di un conto corrente “salvo prova di diversa volontà delle parti [...] è di per sé un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto [...], ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente [...] è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario”.
Con la risposta in esame l'Agenzia delle Entrate si allinea alle impostazioni giurisprudenziali in merito, ribadendo che se l'attribuzione/cointestazione è posta in essere per adempiere ad un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità.
L'Agenzia, infatti, osserva che la Corte di Cassazione comprende tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, anche la cointestazione del conto corrente bancario; tuttavia, affinché sia possibile giungere alla qualificazione di tale fattispecie come «donazione indiretta», la Corte ha affermato la necessità che il beneficiante, al momento della cointestazione, non sia mosso da altro scopo che quello della liberalità in favore dell'altro cointestatario.
È necessario, dunque, che l'unico scopo al momento della cointestazione del conto sia quello di realizzare una liberalità in favore dell'altro cointestatario (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 809; Cassazione 12 novembre 2008, n. 26983).
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2013, n. 13614, ha anche affermato che "La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie".
Notaio Domenica Coronella
31 Marzo 2023
Se il titolo di provenienza non c'è e la proprietà di un immobile è stata acquistata per usucapione?
21 Marzo 2023
Se la rinuncia all'eredità è tardiva?
17 Gennaio 2023
Il contratto di vitalizio assistenziale
02 Aprile 2022
S.r.l.s. o s.r.l. a capitale ridotto ?
10 Dicembre 2021
Immobile acquisito in forza di successione.
14 Novembre 2021
Apre la sede secondaria nel cuore di Milano
06 Novembre 2021
La responsabilità del notaio: tra obblighi di mezzo e obblighi di risultato
08 Marzo 2021 Dismissione di beni aziendali
08 Marzo 2021 Dismissione di beni aziendali