05 Ottobre 2020
Alienazione bene in fondo patrimoniale con figli minori
Lo scioglimento del fondo patrimoniale è un atto attraverso il quale si libera il bene del vincolo medesimo, restando il bene in comproprietà tra i coniugi nel regime che essi hanno adottato. In sostanza il bene in oggetto passa da un regime di fondo patrimoniale al medesimo regime con il quale i beni sono coniugati (separazione, comunione legale o comunione convenzionale).

Per alienazione di bene in fondo patrimoniale ci si riferisce alla fuoriuscita del bene dal fondo patrimoniale.
La questione è capire se le cause di scioglimento del fondo patrimoniale siano solo quelle previste dall’art. 171 cod. civ. o se sia possibile anche sciogliere il fondo convenzionalmente.

In precedenza si riteneva che per sciogliere il fondo patrimoniale fosse sufficiente il consenso dei coniugi e, nel caso ci fossero figli minori, l’autorizzazione del Tribunale ex art. 169 cod. civ.
Successivamente, la Cassazione n. 17811/2014, ha statuito che:
- il fondo patrimoniale può essere sciolto convenzionalmente, in quanto le cause di scioglimento dell’art. 171 cod. civ. non sono tassative ma esemplificative;
- ove vi siano dei figli minori, l'interesse del figlio deve essere separatamente tutelato attraverso la nomina di un curatore speciale. Il figlio potrebbe avere un interesse confliggente con quello dei genitori, ossia a mantenere il fondo (l fondo, ricordiamo, è volto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia). In altre parole è necessario anche il consenso del figlio minore, espresso attraverso la nomina di un curatore speciale, autorizzato dal G.T. ai sensi dell’art. 374 cod. civ.

Quindi:
a) nel caso in cui si debba alienare un bene in fondo patrimoniale, serve il consenso di entrambi i coniugi e nel caso di figlio minore l'autorizzazione ex art. 169 cod. civ.;
b) nel caso in cui si voglia sciogliere il fondo patrimoniale limitatamente ad un singolo bene, pur permanendo il fondo patrimoniale con riferimento agli altri beni, oltre al consenso dei coniugi serve la nomina di un curatore speciale per il figlio minore, con l’autorizzazione del G.T. ai sensi dell’art. 374 cod. civ.;
c) vi è inoltre l’ipotesi nella quale si vuole alienare l’unico bene del fondo, determinando anche lo scioglimento del fondo, nel qual caso si deve capire se, alla presenza di figli minori, è necessaria l’autorizzazione ex art. 169 cod. civ. per il caso di alienazione, o la nomina di un curatore speciale per il caso di scioglimento del fondo. Si ritiene preferibile optare per la soluzione che meglio tutela il figlio minore, che è quella di considerare la vendita come scioglimento del fondo patrimoniale (quindi con nomina di un curatore speciale per il figlio minore, autorizzato del G.T. ai sensi dell’art. 374 cod. civ) e, successivamente, alienare il bene libero da vincoli.

Notaio Domenica Coronella
X
i
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Per maggiori informazioni o per disabilitare, in tutto o in parte, i cookie consulta la nostra Cookie Policy. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione si accetta l'uso dei cookie.
Accetta