16 Febbraio 2021
Il regime patrimoniale in proporzione a sostanze e capacità di lavoro
Il disegno di legge Cirinnà ha introdotto nell’ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplinate da un apparato normativo ben distinto da quello che regola il matrimonio (previsto quest’ultimo solo per le persone di sesso diverso), ma che con il regime normativo del matrimonio ha moltissimi punti di contatto. Il disegno di legge Cirinnà ha altresì introdotto nel nostro ordinamento la figura della coppia di fatto (sia tra persone dello stesso sesso che tra persona di sesso diverso). Si tratta di coppie di persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o unione civile.
Il regime della coppia di fatto non potrà evidentemente applicarsi ad esempio tra adottante e adottato conviventi; o tra parenti ed affini conviventi. Potranno, invece, certamente ricorrere al regime della coppia di fatto, quelle coppie di persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, che per un qualsiasi motivo non possano o non vogliano contrarre matrimonio o unione civile.
Per queste coppie il disegno di legge Cirinnà prevede la possibilità di stipulare i cosiddetti contratti di convivenza; analoga possibilità non è concessa nel caso di matrimonio o unione civile.
La pattuizione più importante che può formare oggetto di un contratto di convivenza è senz’altro quella relativa al regime patrimoniale del rapporto di coppia. Nel caso di costituzione di coppia di fatto, invero, non si instaura alcun regime patrimoniale, a differenza di quanto accade per il matrimonio e l’unione civile. Com’è noto, in queste due ultime ipotesi, si instaura il regime della comunione legale; se la coppia unita in matrimonio o in unione civile vuole evitare il regime della comunione, deve stipulare apposita convenzione di separazione, di comunione convenzionale e di fondo patrimoniale. Nel caso della coppia di fatto invece, i conviventi possono liberamente intervenire sul regime patrimoniale del rapporto, stabilendo le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo (comma 53 lettera b). In primo piano si pone pertanto l’impegno reciproco di contribuire alle necessità della vita comune mediante la corresponsione (periodicamente o una tantum) di somme di denaro, ovvero tramite la messa disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche solo domestica. L’impegno dovrebbe fissare altresì misura e modalità della contribuzione di ciascuno. Si potrebbero eventualmente anche prevedere cause di giustificazione per il mancato adempimento dell’obbligo contributivo, come ad esempio nel caso in cui una delle due parti dovesse trovarsi senza sua colpa nell’impossibilità di ricevere reddito (si pensi al licenziamento). La contribuzione potrà esplicarsi non solo tramite la partecipazione alle spese della convivenza, bensì anche (in tutto o in parte) mettendo a disposizione il proprio contributo lavorativo domestico piuttosto che uno o più locali idonei ad ospitare la vita di coppia, quali la residenza principale o quella per le vacanze.
Una delle questioni più dibattute è se l’accordo alla contribuzione possa derogare rispetto ai criteri di proporzionalità di cui all’espressione in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo (comma 53 lettera b). Giova ricordare che tale espressione ripropone quanto disposto dall’art. 143 codice civile per i coniugi e dal comma 11 disegno di legge Cirinnà per i partners di un’unione civile omosessuale. In realtà l’inderogabilità alla regola della proporzionalità, è sancita dall’art. 160 codice civile solo per i coniugi e dal comma 13 del disegno di legge Cirinnà solo per i partners di un’unione civile omosessuale.
Poiché, pertanto, la legge tace in relazione ai soggetti del contratto di convivenza, è lecito supporre che i conviventi di fatto possano regolare liberamente quantità e modalità di contribuzione anche eventualmente a prescindere dal criterio della proporzionalità.
E’ questa senz’altro una differenza non di poco conto tra il regime patrimoniale previsto per le coppie di fatto e quello previsto per il matrimonio e per l’unione civile.

FONTE

LA STAMPA
X
i
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Per maggiori informazioni o per disabilitare, in tutto o in parte, i cookie consulta la nostra Cookie Policy. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione si accetta l'uso dei cookie.
Accetta